• Estremi:
    Cassazione civile, 2013,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. Con sentenza n. 16/10/07, depositata il 9.2.07, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 6 avverso la decisione di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Glastech Produktions und Verfahrenstechnik Gmbh, con sede legale in Austria, nei confronti del provvedimento di diniego di rimborso dell'IVA relativo all'anno 2000, emesso dall'Amministrazione finanziaria, in data 10.4.03.

      2. La CTR - in riforma della decisione di primo grado - riteneva, invero, che la domanda di rimborso - presentata dalla contribuente in data 2.7.01 - fosse tardiva, ai sensi dell'art. 7 dell'VIII Direttiva CEE n. 1072/79 e D.M. 20 maggio 1982, art. 1, cui rinvia il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter, per cui la medesima era da considerarsi decaduta dal diritto al rimborso di imposta.

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    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. In data 2.7.01, la Glastech Produktions und Verfahrenstechnik Gmbh, società di diritto austriaco esercente l'attività di fabbricazione di macchinari industriali per la lavorazione del vetro, presentava domanda di rimborso, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter, dell'IVA assolta nell'anno 2000. A tal fine, l'istante deduceva che i predetti macchinari venivano regolarmente ceduti a clienti italiani, dietro corrispettivo comprensivo anche dell'installazione, eseguita - per suo conto - da una società italiana, la quale provvedeva, dipoi, ad emettere fattura con addebito di IVA nei confronti della committente austriaca.

      Quest'ultima provvedeva, pertanto, a richiedere il rimborso dell'imposta pagata all'Amministrazione finanziaria italiana nell'anno in questione, in forza della disposizione succitata, essendo ...



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