• Estremi:
    Cassazione civile, 2013,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      La BRAMORI MUSIC COOP a r.l. proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Roma avverso l'avviso notificato il 25-11-1996 con il quale l'Ufficio di Roma aveva rettificato la dichiarazione IVA 1991 contestando la detraibilità dell'IVA in quanto afferente ad operazioni poste in essere con la EDITORIAL COVER srl, ritenute in tutto o in parte inesistenti.

      La CTP rigettava il ricorso.

      Con sentenza 72/14/01 la CTR di Roma accoglieva l'appello della società ed annullava l'avviso di rettifica.

      Con sentenza 10490/08 la S.C., in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassava l'impugnata sentenza e rinviava ad altra sezione della CTR di Roma.

      Con sentenza 212/06/09, depositata il 2-12-2009, la CTR di Roma dichiarava estinto il giudizio; in motivazione la CTR rilevava: che, nonostante il decorso del termine di cui al...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Con il primo motivo l'Agenzia deducendo - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 45, comma 3, rilevava che, a norma della predetta disposizione, "l'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti"; nel caso di specie (annullamento con rinvio da parte della S.C.) la CTR non poteva, pertanto, dichiarare d'ufficio l'estinzione, atteso che la stessa non si era verificata "nel grado" di appello (in sede di rinvio) ma "al di fuori di esso"; chiedeva, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza della CTR, in quanto l'effetto estintivo operava di diritto, senza necessità di una pronuncia espressa e comunque mai su attivazione d'ufficio del giudice del...



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