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- Estremi:
- Cassazione penale, 2013,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Napoli, in accoglimento dell'appello del PM ed in riforma dell'ordinanza 27 ottobre 2011 del Gip del tribunale di Napoli (che aveva rigettato la richiesta del PM), dispose il sequestro preventivo per equivalente dei beni di N.G. in relazione al reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, per avere, quale legale rappresentante della società Vigilanza Partenopea, omesso di versare alla scadenza del 27 dicembre 2008 le somme dovute sulla base della dichiarazione annuale per IVA per il periodo di imposta 2007, pari ad Euro 435.116,00.
L'indagato, a mezzo dell'avv. Massimo Amoriello, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 2 c.p., dell'art. 322 ter c.p., e della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143. Osserva che il sequestro finalizzato alla confisca può essere ...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato.
La motivazione dell'ordinanza impugnata è innanzitutto perplessa in ordine alla stessa descrizione del fatto contestato, perchè non si riesce a comprendere con chiarezza a quali periodi di imposta si riferisca, ed in particolare a quale dichiarazione annuale IVA indicante le somme dovute si riferiscono i versamenti omessi e quindi quale sia il termine di scadenza per il versamento, che rappresenta la data di consumazione del reato. Invero, secondo la giurisprudenza riportata dalla stessa ordinanza impugnata, il reato si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, sicchè è necessario che l'omissione del versamento IVA si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
L'ordinanza impugnata parla di...