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- Estremi:
- Cassazione civile, 2013,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. La Guardia di Finanza di Torino redigeva processo verbale di contestazione nei confronti della Sicap srl con sede in Alba contestava la fatturazione di merci asseritamente destinate all'esportazione in favore della Global Trading GMBH con sede in (OMISSIS) - già oggetto di verifica -, ma in realtà movimentate esclusivamente in Italia.
Veniva quindi emesso nei confronti della società contribuente un avviso di accertamento relativo all'anno 1999 per il recupero dell'IVA con ulteriore irrogazione di sanzioni.
La CTP di Torino accoglieva i ricorsi proposti dalla società contribuente con sentenza che la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza depositata il 30 aprile 2007 confermava.
2. Osservava il giudice di appello che alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia non era addebitabile...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 41, comma 1, lett. a), dell'art. 28 quater, punto A, lett. a), della dir.
77/38/CEE in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che la CTR, nel respingere l'appello sulla base di una sentenza della Corte di Giustizia del 12 gennaio 2006 aveva erroneamente ritenuto che non incombesse sul cedente altro onere se non quello di essere in regola con le disposizioni in materia di registrazione delle fatture e delle operazioni intracomunitarie, tralasciando di considerare, per converso, che era proprio il cedente a dovere provare l'effettivo trasferimento della merce in paese comunitario.
5. Con il secondo motivo l'Agenzia ha dedotto l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma...