• Estremi:
    Comm. trib. prov.le Mantova, 2013,
    • Fatto

      Svolgimento del processo

      Con l'avviso di accertamento specificato in epigrafe, l'Agenzia delle Entrate di Mantova recuperava a reddito la somma di Euro (omissis...) 000 esposta da R (omissis...) ,nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale esercente l'attività di"agente e rappresentante di carta cartoleria e cancelleria",per spese di pubblicità con riferimento ai contratti di sponsorizzazione stipulati con "l'Associazione Sportiva (omissis...) e con "l"Associazione Sportiva (omissis...)

      In particolare l'Ufficio rilevava alcune anomalie nei contratti ed evidenziava il mancato riscontro di un aumento significativo dei ricavi derivante dal messaggio pubblicitario diretto, peraltro, ad un pubblico esiguo per dedurne la non inerenza all'attività dell'impresa e, come tali, indeducibili.

      Con ricorso depositato il 24/12/2012 F(omissis...) impugnava l'avviso di accertamento e ne chiedeva l'annullamento.

      Il 17/1/2013 si costituiva in giudizio...

    • Diritto

      Motivi della decisione

      Osserva la Commissione che le incongruità dei contratti di sponsorizzazione rilevate dall'Ufficio e puntualmente riportate nell'avviso di accertamento non sono tali da metterne in dubbio l'esistenza.

      Tali anomalie, infatti, sono compatibili con la particolare disciplina delle erogazioni fatte a favore di associazioni sportive dilettantistiche alla luce della disposizione di cui all'art. 90 co. 8 della L. n. 289 del 2002 e del contenuto della circolare n. 21/E del 22/4/2003 che introducono, ai fini delle imposte sui redditi, una "presunzione assoluta" circa la natura di spese di pubblicità delle somme corrisposte, nel limite d'importo annuo di Euro 200.000,per la promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e ne consentono la loro integrale deducibilità.

      Non va dimenticato, inoltre, che l'esistenza delle erogazioni è confermata dalle fatture e dalle ricevute rilasciate delle due associazioni nonché, per alcuni...



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