• Estremi:
    Cassazione civile, 2013,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      1. La madre ( D.V.A.) del minore E.A. convenne in giudizio il Ministero dell'Istruzione e il Comune di San Giorgio a Cremano, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal figlio a causa di una caduta, all'interno della scuola elementare che frequentava, dove veniva spinto da un compagno di classe.

      Ai fini che ancora rilevano nella presente controversia, il Tribunale di Napoli accolse la domanda nei confronti del Ministero, che condannò a circa Euro 6.200,00 e la rigettò nei confronti del Comune. L'impugnazione proposta dal Ministero, accolta dalla Corte di appello quanto al risarcimento del danno morale, riducendo conseguentemente la condanna a circa Euro 5.200,00, fu rigettata quanto all'an della responsabilità (sentenza del 6 settembre 2006).

      2. Avverso la suddetta sentenza il Ministero dell'istruzione, dell'università e...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      1. E' preliminare l'eccezione di inesistenza della notifica del ricorso a E., sollevata dallo stesso intimato, con il controricorso.

      Si eccepisce l'inesistenza della notificazione del ricorso, per essere stato notificato al procuratore costituito in primo grado e non a quello costituito in grado di appello, con conseguente richiesta di dichiarazione di inammissibilità. Quindi, si difende nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

      Il Ministero, in riferimento a tale eccezione preliminare di rito, sostiene che l'avvenuta costituzione rappresenta un chiaro indice del collegamento tra destinatario della notifica e soggetto cui la notifica avrebbe dovuto essere indirizzata e che l'avvenuta costituzione comporta sanatoria per raggiungimento dello scopo.

      1.1. L'eccezione prospettata si fonda sulla ...



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