• Estremi:
    Cassazione civile, 2013,
    • Fatto

      PREMESSO IN FATTO

      T.L. propone istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme del 1 agosto 2012, con la quale il collegio, in sede di reclamo proposto ex artt. 624 e 669 terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di sospensione avanzata nella procedura esecutiva in corso ai danni di L.R. (ed introdotta dal T.), ha accolto il reclamo e, per l'effetto, ha sospeso la procedura esecutiva, compensando tra le parti le spese dell'intera fase cautelare.

      Il ricorrente T., creditore procedente nell'esecuzione di cui sopra, denuncia che l'opposizione proposta dal debitore esecutato L., ai sensi, dell'art. 615, cod. proc. civ., comma 2, sarebbe infondata e, comunque, basata su questioni oramai coperte dal giudicato. Dato ciò in punto di fumus boni iuris, il ricorrente contesta ...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1.- Il regolamento di competenza è inammissibile poichè proposto avverso un'ordinanza del collegio che ha provveduto ai sensi degli artt. 624 e 669 terdecies cod. proc. civ., sul reclamo avente ad oggetto un'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto della sospensione del processo esecutivo ed, accogliendolo, ha disposto la sospensione del processo esecutivo.

      L'ordinanza pronunciata in sede di reclamo cautelare è definita espressamente come non impugnabile dall'art. 669 terdecies cod. proc. civ..

      Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in primo luogo, che le ordinanze che provvedono sulla sospensione del processo esecutivo esulano dalla previsione dell'art. 42 cod. proc. civ. e non sono impugnabili col regolamento di competenza poichè il relativo provvedimento, anche quando a contenuto positivo, non è equiparabile alla sospensione ai...



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