• Estremi:
    Cassazione civile, 2013,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      1. La s.a.s. FIMEAR ha convenuto in giudizio la s.r.l. Albergo Continental davanti al Tribunale di Como per accertare il proprio diritto al recesso dalla società adducendo le seguenti cause giustificative in ordine di preferenza: a) effettuazione di una operazione - e cioè la cessione in affitto dell'azienda alberghiera - che aveva sostanzialmente modificato l'oggetto sociale costituito dall'esercizio dell'attività alberghiera; b) deliberazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci, di riduzione della durata della società dall'originario termine del 2100 al 2050, con conseguente soppressione del diritto di recesso del socio spettante, con la precedente durata al 2100, alla stessa stregua di una società con durata a tempo indeterminato; c) effetti negativi che la cessione in locazione dell'azienda alberghiera era destinata a provocare sulla gestione e sugli utili della...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      6. La censura di erronea e falsa applicazione dell'art. 2473 c.c. è infondata. Sostiene la ricorrente che la Corte di appello avrebbe indebitamente esteso il campo di applicazione della norma citata che prevede esclusivamente ipotesi di recesso legali e tassative o ipotesi previste statutariamente.

      7. Questo assunto va ritenuto inconsistente. Dispone infatti l'art. 2473 c.c., al comma 1, che l'atto costitutivo determina le ipotesi in cui il socio può recedere dalla società e le relative modalità.

      Prevede la norma che il diritto di recesso compete, in ogni caso, ai soci che non hanno consentito a una serie di ipotesi di modifiche della struttura societaria fra cui rientra quella dell'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo. Il comma 2, art. 2473 c.c., prevede poi che, nel caso di società contratta a tempo indeterminato, il...



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