• Estremi:
    Cassazione penale, 2013,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. M.L., R.M., P.M.F. e C.D. sono indagati a vario titolo per reati fallimentari commessi nella loro qualità di amministratori di varie società, tra cui, per quanto riguarda il presente giudizio, la FINGESTIM Spa (poi FINGESTIM SRL).

      2. Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Udine, nel rinviare a giudizio gli imputati per altre ipotesi di reato, ha tuttavia emesso sentenza di non luogo a procedere con riferimento al capo 4, nel quale veniva contestato il delitto di cui all'art. 110 c.p., L.Fall., art. 216, art. 223, comma 1, e comma 2, n. 2.

      3. Agli imputati viene sostanzialmente contestato di avere distratto una rilevante somma di denaro senza reale giustificazione dalla FINGESTIM Spa - dichiarata fallita dal tribunale di Udine nel novembre 2010 - mediante una scissione con creazione di ...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. I ricorsi sono parzialmente fondati nei termini che seguono;

      innanzitutto occorre precisare che nonostante l'allegazione di un travisamento del fatto - inammissibile in sede di legittimità - emerge dalla motivazione del ricorso che il fallimento ha inteso dedurre un travisamento della prova. Non occorre, peraltro, soffermarsi sull'esistenza o meno di tale travisamento, posto che anche ove esso fosse esistente, la circostanza del trasferimento alla nuova società solo di poste attive sarebbe del tutto irrilevante.

      2. Ed invero, non esiste alcuna norma del diritto societario che impone all'imprenditore, quando effettua una scissione, di attribuire alla società scorporata, ovvero alla nuova società appositamente costituita, un'eguale proporzione di attività e passività; al contrario, nella necessaria libertà che deve caratterizzare tutte le ...



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