• Estremi:
    Cassazione civile, 2013,
    • Fatto

      PREMESSO IN FATTO

      Il dott. C.R. e la Nazionale Fiduciaria s.p.a., soci della Immobiliare Estate Sei s.p.a. (poi divenuta A.G.La.R. s.p.a.), avevano impugnato davanti al Tribunale di Brescia le delibere dell'assemblea societaria in data 24 ottobre 2006 e 9 febbraio 2007, con cui erano stati decisi due consistenti aumenti di capitale, il secondo dei quali da loro non sottoscritto in opzione. Avevano dedotto plurimi vizi e in particolare la mancanza del quorum deliberativo essendo stato esercitato il voto dal Banco di Brescia quale titolare di un diritto di pegno sulle azioni in realtà estinto.

      Nella more la società, in data 5 giugno 2007, con la diversa maggioranza risultante dalle variazioni delle partecipazioni conseguite all'esecuzione delle due delibere predette, aveva approvato la sostituzione di queste ultime, ai sensi e per i fini di cui all'art....

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. - La A.G.La.R. s.p.a. svolge tre motivi di ricorso, ciascuno dei quali si conclude con un quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. (nella specie applicabile ratione temporis essendo impugnato un provvedimento emesso in data anteriore all'abrogazione della norma ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69) in cui è chiaramente posta la questione del carattere pregiudiziale dei giudizi pendenti davanti al Tribunale di Brescia rispetto al giudizio sospeso dal Tribunale di Milano con l'ordinanza impugnata. Tanto basta per affermare l'ammissibilità del ricorso - messa in discussione dalla società intimata con riferimento al primo dei motivi di esso - considerato che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. devolve alla Corte di cassazione ...



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