• Estremi:
    Cassazione civile, 2013,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      1. Il Nucleo di Polizia tributaria del Piemonte redigeva processo verbale di contestazione nei confronti della Centro computer Caravesano 3 C s.r.l. contestava la fatturazione di merci asseritamente destinate all'esportazione in favore della Global Trading GMBH con sede in (OMISSIS) ma in realtà movimentate esclusivamente in Italia. Venivano quindi emessi nei confronti della società contribuente due avvisi di accertamento relativi agli anni 1999 e 2000 per il recupero dell'IVA con ulteriore irrogazione di sanzioni.

      La CTP di Torino accoglieva i ricorsi proposti dalla società contribuente con due sentenze che la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, nell'accogliere l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, previa riunione dei relativi procedimenti, riformava.

      2. Osservava il giudice di appello che rispetto alla ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      4. Con il primo motivo la società contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, evidenziando che il giudice di appello aveva erroneamente richiamato tale disposizione, non controvertendosi nel procedimento sull'esistenza della vendita, compiutamente dimostrata dalla contabilità e dalle fatture emesse, ma dell'applicabilità o meno del regime IVA disposto dal D.P.R. n. 633, art. 21 comma 6, e D.L. n. 331 del 1993, art. 46.

      4.2 Con il secondo motivo la società contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 41, 46 e 50, assumendo che l'assenza di violazioni in tema di fatturazione o di registrazione e di collusione in un'operazione fraudolenta ad essa società ascrivibile - circostanze mai contestate alla società contribuente - unitamente al pieno ...



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