• Estremi:
    Cassazione civile, 2013,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando gli appelli riuniti dell'Ufficio, è stata confermata l'illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della CIN S.A., società lussemburghese di partecipazione finanziaria, per omessa presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR (o dell'IRAP) per gli anni dal 1995 al 1999:

      la tesi dell'Ufficio si basava sull'assunto che la società, sebbene avesse sede legale in Lussemburgo, fosse da considerare fiscalmente residente in Italia, in quanto qui doveva individuarsi la sua sede effettiva, cioè il luogo in cui veniva svolta l'attività di amministrazione e direzione dell'impresa.

      Il giudice d'appello, dopo una lunga...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. Con il primo motivo, l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87 (nella vecchia numerazione, applicabile nella fattispecie; ora, art. 73).

      Premesso che la CIN S.A. è una società di partecipazione finanziaria costituita in Lussemburgo ai sensi della locale legge del 31 luglio 1929 (cd. "holding 1929 esenti" il cui regime fiscale è stato ritenuto un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune con decisione della Commissione Europea del 19 luglio 2006) e che ha operato in tale forma giuridica fino all'agosto del 1998, quando si è trasformata in società di partecipazione finanziaria di diritto comune (cd. "Soparfi"), l'Agenzia sostiene che fino alla data anzidetta devono trovare applicazione soltanto i criteri di determinazione della residenza stabiliti dal diritto interno e non ...



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