• Epigrafe

        Decreto Legge 1995 - LEGGE 23 giugno 1995, n. 244 (in Gazz. Uff., 24 giugno, n. 146). - Decreto convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1995, n. 341. - Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione, nonchè disposizioni in materia di lavoro e occupazione 1 2 (A).

         

        (A) In riferimento al presente decreto vedi: Messaggio INPS 31 agosto 2012 n. 14113; Circolare Inps 18 febbraio 2013 n. 28.


      • ARTICOLO N.29

        Retribuzione minima imponibile nel settore edile (A).

      • 1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del...

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