• Estremi:
    Cassazione civile, 2013,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Con decreto ingiuntivo, emesso in data 11 ottobre 1991, il Presidente del Tribunale di Milano intimava alla società semplice "Clessidra Uno" di O.G.P. e P.O., e agli stessi soci in via tra loro solidale, di pagare al Banco di Sicilia S.p.a. la somma di L. 89.383.223,oltre interessi, quale saldo debitorio di conto corrente, nonchè all' O. e alla P. di pagare l'importo di L. 63.502.725, oltre interessi, relativo ad altro conto corrente.

      Proponevano ritualmente opposizione al provvedimento monitorio la P. e l' O. (quest'ultimo anche quale amministratore della società) assumendo l'erroneità dei conteggi presentati e la mancata pattuizione di interessi ultralegali.

      Costituitasi, la Banca chiedeva rigettarsi l'opposizione.

      Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata in data 15 dicembre 1994, rigettava le domande....

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Con il primo motivo, la ricorrente principale chiede dichiararsi la nullità della sentenza per violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., in quanto il giudice del rinvio avrebbe pronunciato al di là dei limiti fissati da questa Corte. Con il secondo, lamenta violazione dell'art. 324 c.p.c., sussistendo giudicato parziale.

      Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonchè vizio di motivazione, in punto capitalizzazione degli interessi. Con il quarto, violazione dell'art. 1283 c.c., in punto capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo alla domanda giudiziale.

      Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta violazione del principio di retroattività della legge, in relazione all'applicazione della disciplina "anti-usura", introdotta dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, a fattispecie antecedente.

      Con il...



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