• Epigrafe

        Legge 2012 - Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.


      • ARTICOLO N.52

        Registro nazionale degli aiuti di Stato 1(A)

        Vigente dal 30/12/2016

      •  

         

        1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

        2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

        a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;

        b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,...

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