• Estremi:
    Cassazione civile, 2012,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      1. La Cassa di Risparmio di Ferrara, vantando un credito di L. 174.859.083 nei confronti della società Labor s.a.s., intervenne in un'espropriazione immobiliare in corso contro la società e contro il socio accomandatario P.A.. Nel corso dell'esecuzione fu dichiarato il fallimento della società e del suo socio accomandatario, la banca chiese l'ammissione al passivo, e il suo credito fu interamente soddisfatto dal concorso alle ripartizioni parziali e a quelle finali.

      2. Con citazione notificata il 22 settembre 1998, la Labor s.a.s. di Padovani Antonio & C, tornata in bonis, il socio accomandatario P.A. e l'altra socia C.G. citarono la Cassa di Risparmio di Ferrara davanti al tribunale di Ferrara, e chiesero l'accertamento della nullità della clausola d'interessi al tasso d'uso apposta ai contratti di conto...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      5. Con l'unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata, per l'erronea applicazione del principio della stabilità del piano di riparto, formato in sede concorsuale, alle azioni intraprese dal fallito tornato in bonis.

      6. La questione sottoposta alla corte verte sull'intangibilità delle ripartizioni dell'attivo, eseguite nel corso della procedura fallimentare, anche dopo la chiusura del fallimento. La legittimità di quelle ripartizioni è impugnata dagli odierni ricorrenti, tornati in bonis, non già perchè sarebbero state eseguite in contrasto con i titoli accertati nella verifica del passivo, ma proprio in forza dell'illegittimità di quei titoli, e in considerazione del fatto che la definitività dello stato passivo, conformemente alla giurisprudenza di questa corte, non è più invocabile dopo la chiusura del fallimento. I ricorrenti, inoltre, ...



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