• Estremi:
    Cassazione civile, 2012,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Il comune di Roma ha chiesto, sulla base di due motivi, la cassazione della sentenza con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l'appello contro la decisione della commissione provinciale di Roma, dichiarativa, su ricorso dell'Anffas, della non debenza della Tosap in ordine all'occupazione di un'area sita all'interno della villa Doria Pamphili.

      L'intimata si è costituita con controricorso.

      La causa, già chiamata in anteriori pubbliche udienze, è stata rinviata a nuovo ruolo, una prima volta per la necessità di acquisire il non inviato fascicolo relativo al giudizio di merito, e una seconda volta per consentire alle parti, come da loro congiunta richiesta, di definire bonariamente la controversia.

      E' stata infine nuovamente fissata per l'odierna udienza.

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      1. - Nei due motivi di ricorso, il comune solleva censure: (a) di violazione e falsa applicazione degli artt. 821, 822 e 826 c.c., in relazione alla L. n. 1089 del 1939 e al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38 e 192 del Tufl; (b) di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4; (c) di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

      Nel complesso, la tesi esposta - sulla quale risultano parametrate anche le doglianze di omessa pronuncia - è che la commissione regionale, affermando che nella specie non vi era mai stato, da parte della collettività, il godimento diretto della porzione di terreno occupata dall'Anffas (da epoca anteriore all'acquisto della proprietà in capo al comune), ha trascurato di considerare che il complesso di villa Pamphili appartiene...



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