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Epigrafe
Decreto ministeriale 2012 - Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 (1) (2).(1) A norma dell'articolo 1 del D.M. 26 giugno 2012, le disposizioni contenute nel presente decreto, concernenti l'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante la Posta elettronica certificata, di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano anche agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali e provinciali operanti nelle seguenti regioni: Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto.
(2) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.M. 2 ottobre 2012, le disposizioni contenute nel presente decreto, concernenti l'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante la Posta Elettronica Certificata, di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle seguenti regioni: Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta.
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