• Estremi:
    Cassazione civile, 2012,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Su ricorso della Banca Cesare Ponti s.p.a., il Tribunale di Milano emetteva in data 18.12.2003 Decreto Ingiuntivo n. 32319/55961, notificato il 28.01.2004 nei confronti dei signori G.C. e Z.M. per il pagamento dell'importo di Euro 775.518,72 per scoperto di conto corrente, oltre interessi di mora al tasso prime rate ABI più 50% dal 17.04.2003 al saldo e le spese liquidate in complessivi Euro 1.898,47.

      Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo secondo il rito ordinario, notificato in data 16.02.2004, gli attori opponenti - odierni ricorrenti - proponevano opposizione al predetto decreto ingiuntivo, chiedendo: "dichiararsi nulli, ovvero annullarsi ovvero dichiararsi risolti per fatto e colpa della banca tutti i contratti di investimento e di finanziamento inter partes dall'agosto 1998;

      dichiararsi inadempiente la banca agli...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono del mancato accoglimento della eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi.

      Il motivo è infondato.

      La Corte d'appello ha rilevato che le censure della Banca, oltre ad eccezioni di rito, investivano, da un lato, la qualificazione del contratto, ritenuto dal giudice di primo grado un contratto di investimento invece che di deposito titoli, e, d'altro lato, la ritenuta nullità del contratto di conto corrente discendente da quella del contratto di amministrazione e deposito titoli. Inoltre,la Banca contestava i motivi di nullità del contratto di conto corrente dedotti agli odierni ricorrenti e non esaminati dal giudice di prime cure perchè assorbite dalle precedenti determinazioni.

      Va rammentato che la giurisprudenza di questa Corte ha, a più riprese,...



    Contenuto riservato agli abbonati
    Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo