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- Estremi:
- Cassazione civile, 2012,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa controversia promossa da Fincantieri - Cantieri Navali Italiani s.p.a. - contro l'Agenzia delle Dogane è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Dogane contro la sentenza della CTP di Gorizia n. 6/2/2007, che aveva accolto il ricorso della società avverso l'avviso di pagamento n. (OMISSIS) con il quale l'Ufficio aveva contestato l'illegittima fruizione dell'esenzione integrale dalle accise - di cui alla L. n. 939 del 1965, art. 1, comma 1, sugli oli minerali combustibili impiegati dall'1/4/2001 al 3/2/2005, nelle prove in mare delle navi allestite dalla società nei cantieri di (OMISSIS). La CTR, dopo avere ritenuto che "il di 26/10/1995, n. 504 al punto 8 della Tabella sia incompatibile con la norma di esenzione prevista dalla L. n. 939 del 1965, art. 1, comma 6", annullava comunque gli atti...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 10 e 11 e dei principi generali sulla rinunzi abilità dei tributi - in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3") la ricorrente principale assume che la CTR avrebbe "malamente invocato ed applicato" l'art. 10 cit.
nell'escludere l'esigibilità del credito tributario in questione, non essendo ravvisatali, nel caso in esame, nè una incertezza normativa, nè un provvedimento della P.A. con il quale veniva riconosciuto a favore della società il diritto di non pagare le imposte di cui si discute, nè alcun danno derivato alla società dalla situazione di incertezza sulla spettanza dell'esenzione.
L'affidamento del contribuente sulla non debenza del tributo, ancorchè basato su un orientamento generale dell'amministrazione ...