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- Estremi:
- Cassazione civile, 2012,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso, depositato il 10.11.2005, la CTS - Cooperativa Trattamento Superfici a r.l. e C.F.M., in proprio, proponevano opposizione contro l'ordinanza n. 448/02/1, notificata il 13.10.2005, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano aveva contestato una serie di violazioni relative ad alcuni lavoratori (inesatte registrazioni sul libretto di lavoro; mancata consegna prospetto paga a dieci lavoratori; irregolare tenuta libri paga e matricola; omessa comunicazione alla competente Sezione Circoscrizionale per l'impiego dell'assunzione dei lavoratori; omessa consegna, all'atto dell'assunzione dei lavoratori, di una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione sul libro matricola).
Gli opponenti contestavano l'ordinanza-ingiunzione deducendo estinzione L. n. 689 del 1981, ex art. 14, errata applicazione ...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente DPL lamenta l'erroneità dell'applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, e dell'art. 11 preleggi, comma 1.
Al riguardo rileva che il giudice di prime cure erroneamente ha ritenuto che per le violazioni anzidette fossero state abolite le relative sanzioni amministrative, essendo venuta meno la potestas puniendi dell'Amministrazione anche per le violazioni commesse nel periodo precedente alla novella, ossia prima del 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore della legge anzidetta n. 388/2000.
Questa Corte ritiene fondato il motivo in base alle considerazioni che seguono.
La L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, ha abolito le sanzioni amministrative relative a violazioni di disposizioni sul collocamento di carattere formale a decorrere dalla sua entrata in vigore, avvenuta, come già...