• Epigrafe

        Legge 2012 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.


      • ARTICOLO N.14 ter

        Liquidazione dei beni 1 (A)

        Vigente dal 25/12/2020

      • 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

        2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

        3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonche' una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

        a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

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