• Estremi:
    Cassazione penale, 2011,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      M.C. propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal tribunale di Roma con cui è stata rigettata l'istanza di riesame contro il provvedimento di sequestro preventivo ordinario e per equivalente emesso dal gip di Roma il 10 giugno 2011.

      A sostegno del ricorso propone i seguenti motivi:

      1. con il primo motivo deduce errata applicazione della legge penale laddove è stato ritenuto che il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11, ed il reato di bancarotta fraudolenta possono concorrere. Sostiene il ricorrente che non viene in considerazione il principio di specialità e che non vi sia da risolvere un concorso apparente di norme, ma piuttosto che vi sia una progressione dell'offesa del bene giuridico protetto che comporta l'applicazione del principio dell'assorbimento, consacrato dall'art. 84 c.p.. In particolare, la condotta dichiarativa di cui...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      Si deve premettere da un lato che la funzione di questa Corte non è quella di riesaminare integralmente la vicenda che ha portato al sequestro di beni nella disponibilità del M., bensì solamente quella di verificare che il provvedimento impugnato sia motivato e che la motivazione non sia meramente apparente. Vertendosi in materia di misure cautelari reali, infatti, il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 40827 del 27/10/2010).

      Venendo ai singoli motivi di ricorso, si osserva quanto segue: il motivo relativo alla non configurabilità del concorso tra il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11, e il reato di bancarotta fraudolenta è infondato. A prescindere dalla salvezza contemplata dal...



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