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- Estremi:
- Cassazione penale, 2011,
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Fatto
RITENUTO IN FATTOB.B. propone ricorso contro la sentenza della corte di appello di Catania che, a conferma della statuizione di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato, lo condannava alla pena di anni due di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva.
Il B. è stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver distratto la somma di Euro 29.841,47, pari al saldo contabile della cassa non rinvenuto dalla curatela, nonchè per bancarotta semplice documentale per non aver tenuto il libro degli inventari nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento.
Contro la sentenza di appello si dirigono le seguenti censure:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta;
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Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto;
innanzitutto, va sgomberato il campo dall'equivoco relativo al termine triennale indicato dalla L. Fall., art. 217. E' evidente, infatti, che tale termine vale a segnare il limite temporale sino al quale - secondo la scelta discrezionale di politica criminale del legislatore - può spingersi l'accertamento al riguardo, essendo sufficiente, per la sussistenza del reato, che la condotta di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili venga integrata, durante il periodo di tempo indicato, anche per un arco temporale inferiore ai tre anni. La "ratio" della norma incriminatrice risiede, infatti, nell'esigenza di tutela della correttezza della tenuta delle scritture contabili, che può essere elusa in ogni momento ed anche per breve periodo (in argomento, v, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 38598 del...