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Vigente dal :
- 03-09-2015
- 14-12-2007
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 2005 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (CODICE DEL CONSUMO) 1 (A)---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 23 maggio 2013, n. AS1048; Circolare Ministero della Salute 31 luglio 2013, n. 107053.
[1] Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 23 ottobre 2007 n. 221, ogni riferimento nel presente decreto al Ministero o Ministro delle attivita' produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico.
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ARTICOLO N.33
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
Vigente dal 03/09/2015
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1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista1;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
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