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Vigente dal :
- 13-06-2014
- 21-09-2007
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 2005 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (CODICE DEL CONSUMO) 1 (A)---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 23 maggio 2013, n. AS1048; Circolare Ministero della Salute 31 luglio 2013, n. 107053.
[1] Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 23 ottobre 2007 n. 221, ogni riferimento nel presente decreto al Ministero o Ministro delle attivita' produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico.
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1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:
a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;
c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30...