-
-
Vigente dal :
- 02-04-2023
- 21-09-2007
- Testo G.U.
-
Epigrafe
Decreto legislativo 2005 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (CODICE DEL CONSUMO) 1 (A)---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 23 maggio 2013, n. AS1048; Circolare Ministero della Salute 31 luglio 2013, n. 107053.
[1] Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 23 ottobre 2007 n. 221, ogni riferimento nel presente decreto al Ministero o Ministro delle attivita' produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico.
-
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualita' o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;
e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo...