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Vigente dal :
- 12-01-2006
- 12-01-2006
- 12-05-2005
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Epigrafe
Decreto legislativo 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (TUF DRAGHI - TESTO UNICO FINANZA ) (A) 1 2 .---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 ottobre 2011 n. 102/E.
[1] A norma dell'articolo 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 6 le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze».
[2] Per l'adozione del Regolamento recante norme di attuazione del presente decreto, in materia di mercati, vedi la Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16191. Per l'adozione del Regolamento recante norme di attuazione del presente decreto, in materia di intermediari, vedi la Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190 e la Deliberazione CONSOB 15 febbraio 2018, n. 20307, Delibera CONSOB 14/05/1999 n. 11971
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Art. 187-ter
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.2.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.3
[3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla...