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Vigente dal :
- 01-02-2022
- 28-09-2018
- 18-08-2009
- 12-05-2005
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (TUF DRAGHI - TESTO UNICO FINANZA ) (A) 1 2 .---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 ottobre 2011 n. 102/E.
[1] A norma dell'articolo 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 6 le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze».
[2] Per l'adozione del Regolamento recante norme di attuazione del presente decreto, in materia di mercati, vedi la Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16191. Per l'adozione del Regolamento recante norme di attuazione del presente decreto, in materia di intermediari, vedi la Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190 e la Deliberazione CONSOB 15 febbraio 2018, n. 20307, Delibera CONSOB 14/05/1999 n. 11971
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1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni2.
1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformita' a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.3
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal...