-
-
Epigrafe
Decreto legislativo 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (TUF DRAGHI - TESTO UNICO FINANZA ) (A) 1 2 .---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 ottobre 2011 n. 102/E.
[1] A norma dell'articolo 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 6 le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze».
[2] Per l'adozione del Regolamento recante norme di attuazione del presente decreto, in materia di mercati, vedi la Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16191. Per l'adozione del Regolamento recante norme di attuazione del presente decreto, in materia di intermediari, vedi la Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190 e la Deliberazione CONSOB 15 febbraio 2018, n. 20307, Delibera CONSOB 14/05/1999 n. 11971
-
ARTICOLO N.120
Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.
Vigente dal 09/04/2020
-
1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto1.
2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al cinque per cento2.
2-bis. La CONSOB puo', con...
-