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Vigente dal :
- 26-08-2017
- 01-11-2007
- 25-01-2007
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (TUF DRAGHI - TESTO UNICO FINANZA ) (A) 1 2 .---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 ottobre 2011 n. 102/E.
[1] A norma dell'articolo 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 6 le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze».
[2] Per l'adozione del Regolamento recante norme di attuazione del presente decreto, in materia di mercati, vedi la Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16191. Per l'adozione del Regolamento recante norme di attuazione del presente decreto, in materia di intermediari, vedi la Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190 e la Deliberazione CONSOB 15 febbraio 2018, n. 20307, Delibera CONSOB 14/05/1999 n. 11971
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Art. 23
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformita' a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare e' consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto e' nullo2.
2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di...