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Epigrafe
Decreto legislativo 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (TUF DRAGHI - TESTO UNICO FINANZA ) (A) 1 2 .---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 ottobre 2011 n. 102/E.
[1] A norma dell'articolo 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 6 le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze».
[2] Per l'adozione del Regolamento recante norme di attuazione del presente decreto, in materia di mercati, vedi la Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16191. Per l'adozione del Regolamento recante norme di attuazione del presente decreto, in materia di intermediari, vedi la Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190 e la Deliberazione CONSOB 15 febbraio 2018, n. 20307, Delibera CONSOB 14/05/1999 n. 11971
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01. Nell'esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza2.
02. La Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della...
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