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Epigrafe
Decreto legislativo 1993 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale (REVISIONE IMPOSTE COMUNALI) 1 2 3.[1] In luogo di Intendenza di finanza, leggasi Direzione regionale delle entrate.
[2] Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
[3] Per per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del presente Decreto, vedi l'articolo 1, comma 997, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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ARTICOLO N.68
Regolamenti1.
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1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:
a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65;
c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all'art. 66, commi 3 e 4;
d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza.
2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:
a) locali...
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