• Epigrafe

        Decreto legislativo 1993 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U. BANCARIO - T.U.B.) 12(A) .

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        (A) In riferimento al presente decreto vedi: Nota INAIL 24 febbraio 2010, n. 1791; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 21 dicembre 2011 n. 1878519; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 05 luglio 2012 n. 1913790.


      • ARTICOLO N.106

        Albo degli intermediari finanziari  1

        Vigente dal 13/05/2012

      • 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

        2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

        a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

        b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

        c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'...

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