• Estremi:
    Cassazione civile, 2011,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Con decreto emesso il 22 giugno 2009 il Tribunale di Bari rigettava la domanda di omologazione del concordato preventivo proposto dalla ZINCOMET s.r.l., rilevando come la proposta iniziale - sulla quale il commissario giudiziale aveva espresso parere positivo e non vi erano state opposizioni di creditori - risultasse ormai superata dalla sopravvenienza passiva costituita da un ingente credito di Euro 1.231.207,42 vantato dal Ministero delle Attività Produttive a seguito di revoca del contributo in conto capitale in precedenza erogato, con decreto (allo stato sub judice a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato) contenente la dichiarazione di volontà di recupero della somma, maggiorata di rivalutazione e di interessi, entro 60 giorni, a pena di esecuzione coattiva.

      Il Tribunale di Bari non procedeva, peraltro, alla dichiarazione di fallimento in carenza ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per affinità di contenuto. La tesi interpretativa ad entrambi sottesa è infatti l'inibizione, in sede omotogativa, del giudizio officioso di fattibilità del piano in carenza di opposizione di alcun creditore;

      perfino in presenza di una causa di revocabilità dell'ammissione L. Fall., ex art. 173.

      Viene quindi riproposta alla disamina di questa Corte la questione nevralgica dei limiti del potere di controllo del giudice;

      fortemente controversa nella giurisprudenza di merito ed in dottrina, nonostante la breve vita dell'istituto concorsuale novellato. Il dibattito concettuale risente, in modo marcato, dell'impronta di politica del diritto che informa la recente riforma, riassunta sotto l'esergo della c.d. privatizzazione (o contrattualizzazione) del concordato preventivo (così come di quello...



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