• Estremi:
    Cassazione civile, 2011,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Il contribuente, titolare di una ditta di autotrasporti, impugnava in sede giurisdizionale, l'avviso di accertamento, ai fini Irpef per l'anno 1999, con il quale l'Ufficio aveva determinato la plusvalenza, connessa alla cessione dell'azienda. L'adita CTP di Torino respingeva il ricorso, giusta decisione che veniva confermata dai Giudici di Secondo Grado.

      Con ricorso 15 - 19 dicembre 2006, il contribuente, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso 29.01.2007, l'Agenzia ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      I Giudici di appello hanno respinto il gravame del contribuente, rilevando, per un verso, che l'Ufficio aveva, correttamente, utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza, il valore definito agli effetti dell'imposta di Registro e che, d'altronde, il contribuente, che avrebbe potuto dimostrare di avere venduto al prezzo indicato in bilancio e cosi vincere la prova presuntiva, non ha assolto al relativo onere.

      Il ricorrente censura la decisione di appello, sulla base di cinque motivi:

      con il primo, per contraddittoria ed insufficiente motivazione, nonchè per violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, artt. 2727 e 2729 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c.;

      con il secondo per violazione o falsa applicazione dell'art. 2727 c.c. e ss.;

      con il terzo per omessa motivazione e ...



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