• Estremi:
    Cassazione civile, 2011,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stata confermata l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di L.G. per omessa dichiarazione di plusvalenza realizzata a seguito di cessione di azienda al figlio A..

      Il giudice di appello ha ritenuto che gli elementi induttivi addotti dall'Ufficio per accertare l'esistenza e l'entità dell'avviamento non fossero sufficienti ad escludere la natura gratuita dell'atto.

      2. Il contribuente resiste con controricorso.

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. Va in primo luogo dichiarata l'inammissibilità per difetto di legittimazione, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, del ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale non è stato parte del giudizio di appello, proposto dall'Agenzia delle entrate nel 2002.

      Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, in considerazione dell'epoca in cui si è formata la detta giurisprudenza.

      2. Ancora in via preliminare vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal resistente: la prima, concernente la tempestività dell'impugnazione, perchè l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data 8 marzo 2006 (come risulta dal relativo timbro: Cass., Sez. un., n. 14294 del 2007), ultimo giorno utile a fronte del deposito della sentenza avvenuto il...



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