• Estremi:
    Cassazione civile, 2011,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2.11.2000, pronunciando nel giudizio di revocatoria ordinaria promosso il 20.2.95 dalla Cassa di Risparmio di Rieti nei confronti di F.F. e della Geomec s.r.l., nel quale avevano spiegato intervento adesivo autonomo la Banca di Roma s.p.a. e la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) s.p.a., ritenuta inammissibile, perchè tardiva, la costituzione in giudizio del Fallimento della Geomec, dichiarato l'8.5.96, accolse le domande dell'attrice e delle interventrici e dichiarò inefficace nei loro confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto a rogito del Notaio Bartolomucci di Roma del 6.3.92, con il quale il F., debitore delle banche, aveva venduto alla società poi fallita un appartamento di sua proprietà.

      L'impugnazione proposta dal Fallimento della Geomec contro la decisione fu accolta dalla Corte d'Appello di Roma che, con sentenza ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      I ricorsi principali ed incidentali vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

      1) Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto in via autonoma da Intesa Gestione Crediti, spedito per la notifica il 30.11.05, e quindi ben oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dall'art. 371 c.p.c. per proporre ricorso incidentale, nella specie decorrente dal 20.5.05, data in cui è stata eseguita nei confronti di Intesa G.C. la notifica del ricorso di BNL. Trova a riguardo applicazione il principio dell'unicità dell'impugnazione, sancito dall'art. 333 c.p.c., il quale implica che l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo, in cui sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive proposte contro la stessa sentenza, che, in ...



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