-
- Estremi:
- Cassazione civile, 2011,
-
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa società contribuente in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale gli avvisi di accertamento, ai fini IRPEG, ILOR ed IRAP, per gli anni 1996, 1997 e 1998, con cui la competente Agenzia rettificava, aumentandolo, il reddito d'impresa dichiarato. In particolare, ciò faceva: a) recuperando a tassazione per tutti e tre gli anni, la svalutazione della partecipazione in una società (OMISSIS), in quanto ritenuta operazione elusiva; b) per il 1996, recuperando l'importo dell'ammenda irrogata dall'Autorità Garante della Concorrenza, in quanto costo non inerente, nonchè la svalutazione della partecipazione nella Italcalcestruzzi, perchè eccedente rispetto alla perdita fiscale della società partecipata;
c) per il 1997 ed il 1998 le riprese venivano correlate a minori perdite fiscali di società controllate e ad altre infrazioni.
L'Agenzia Entrate, ...
-
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza, va disposta la riunione dei ricorsi iscritti nel R.G. ai n.ri 27657 e 31659 dell'anno 2007, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia nei termini seguenti:
1 - Ha ritenuto valida la manifestazione di volontà espressa dall'Amministrazione con l'annullamento, in autotutela, delle riprese relative agli anni 1997 e 1998, ritenendo cessata la materia del contendere.
2 - Relativamente all'anno 1996, mentre ha ritenuto fondata la ripresa, relativa all'applicazione della sanzione del garante in materia di concorrenza, in quanto tale esborso non può ritenersi riconducibile al disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 TUIR, esulando dall'attività imprenditoriale in senso proprio, invece, ha ritenuto infondata e rigettato...