• Estremi:
    Cassazione civile, 2011,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Con decreto del 9 aprile 2008. Il Tribunale di Cagliari ha ammesso alla procedura di concordato preventivo la società Cada di Cura Lay s.p.a..

      In esito alla segnalazione del 16 giugno 2008 dei commissari giudiziali secondo la quale la società avrebbe compiuto, prima dell'ammissione alla procedura, atti di frode e sarebbero venute a mancare le condizioni per l'ammissibilità del concordato, il Tribunale, dopo alcune udienze svoltesi anche alla presenza di creditori, alcuni dei quali hanno insistito per l'accoglimento delle loro istanze di fallimento, e alla presentazione da parte della debitrice di atti di integrazione e modificazione dell'originaria proposta, con separati provvedimenti entrambi datati 13 marzo 2009 ha revocato l'ammissione al concordato e dichiarato il fallimento della società.

      Oltre ad un reclamo contro il decreto di revoca ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Deve preliminarmente essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione proposta dal PM e relativa all'improcedibilità del ricorso per la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notifica. Risulta invero dagli atti di causa, cui la Corte può accedere in considerazione dell'oggetto dell'eccezione, che la copia autentica della sentenza è stata ritualmente depositata, così come risulta depositata la copia autentica della comunicazione del dispositivo della decisione corredata dalla relata della notifica intervenuta in data 21 ottobre 2009. Poichè "La previsione - di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale...



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