• Estremi:
    Cassazione civile, 2008,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      La s.r.l. Pegasus (già s.r.l. Capponi Auto) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Ancona resa nel giudizio di impugnazione da essa proposto nei confronti della s.n.c. G.V. e S., avverso la sentenza del tribunale di Urbino che l'aveva condannata a restituire alla controparte un assegno di L. 8.618.820, perchè indebitamente trattenuto.

      La società Ventura era rimasta contumace nel giudizio d'appello;

      ciononostante il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado.

      La 2^ sezione di questa corte, con ordinanza 9.1.2007, ha rilevato che la notifica è sicuramente invalida, ma che è pregiudiziale, ai fini della decisione, stabilire se essa sia nulla, per violazione delle prescrizioni in tema di forma, con possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ovvero inesistente, per impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Il contrasto che queste sezioni unite sono chiamate a ricomporre è risalente nel tempo e si è sviluppato attraverso decisioni che si sono espresse alternativamente in un senso o nell'altro in modo costante e senza che un orientamento potesse proporsi come prevalente.

      Il dibattito sul dilemma nullità-inesistenza non è, ovviamente, limitato all'ambito delle notificazioni, riguardando anche altri atti processuali, anche se con riferimento alla notificazione la rilevanza è massima per gli effetti radicali che si ricollegano all'opzione per l'una o l'altra soluzione. Con riferimento all'ambito delle notificazioni, queste sezioni unite si sono interessate in tempi recenti (sentenza 29.10.2007, n. 22641) della questione concernente, in tema di contenzioso tributario, se sia inesistente o nulla la notifica del ricorso per cassazione effettuata all'Avvocatura dello stato e non all'Agenzia delle Entrate, ed hanno concluso che la notifica è nulla,...



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