• Estremi:
    Cassazione civile, 1994,
    • Fatto

      Svolgimento del processo

      Sulla base di un accordo stipulato in data 1 settembre 1980 con i signori Alfredo, Valentina, Francesca, Giovanni e Massimo Galotto (soci titolari del capitale sociale della s.p.a. Laminatoio di Buttrio), la s.p.a. Friulia (finanziaria regionale) aveva acquisito una partecipazione azionaria di L. 100.000.000 della società predetta (10%). Nell'accordo era previsto l'obbligo dei soci di svolgere un programma di riorganizzazione e di sviluppo della società (clausola n. 5), programma comprendente:

      a) il completamento di investimenti per L. 70.000.000;

      b) l'impiego di 56 unità lavorative;

      c) il raggiungimento ed il conseguimento di un fatturato almeno di 13.000.000.000 di lire nel 1982.

      In caso di inadempimento a dette condizioni (clausola n. 13) era previsto che la s.p.a. Friulia potesse esigere che i...

    • Diritto

      Motivi della decisione

      I ) Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art. 2265 c.c in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo, sul ritenuto patto leonino, che l'intera motivazione svolta dalla Corte del merito era basata su assiomi, non essendo stato riguardato il complesso dei patti, nè sotto il profilo soggettivo, nè sotto quello oggettivo.

      Sostiene la ricorrente che se la Corte del merito avesse valutato il complesso delle clausole delle pattuizioni in esame, anziché limitarsi ad isolare le sole ipotesi conseguenti all'inadempimento, avrebbe rilevato che la Friulia era entrata nella compagine sociale come "socio d'impulso"; la Friulia, cioè, non era entrata nella s.p.a. Laminatoio di Buttrio per finanziarla con l'acquisto di azioni, ma per assisterla dal di dentro con le proprie capacità (non esclusivamente, ma anche finanziarie) e concorrere a risollevarne...



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