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- Estremi:
- Cassazione civile, 2008,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione del 2 aprile 1992 la s.r.l. Copharm ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Trieste gli ex amministratori M.M. e V.S., esercitando nei loro confronti l'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. e chiedendo quindi che fosse accertato che la loro revoca era stata disposta per giusta causa e che gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni prodotti dalla cattiva gestione. A fondamento della domanda la società ha dedotto che il M. e la V., quando rivestivano la carica di amministratori, avevano appostato in bilancio una voce inesistente, avevano occultato perdite e avevano prelevato dalle casse sociali compensi in assenza di apposita deliberazione dell'assemblea.
Con ricorso del 15 luglio 1992 al pretore di Trieste, in qualità di giudice del lavoro, il M. e la V. hanno...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti nei confronti della stessa sentenza debbono essere riuniti.
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 2364 c.c. e art. 2389 c.c., comma 1 nonchè difetto di motivazione, per aver la corte d'appello ritenuto fondata l'azione di responsabilità della società e infondata l'azione di danni da essi proposta sulla base del rilievo che sussisteva una giusta causa di revoca consistente nell'avere percepito compensi indicati soltanto nella delibera di approvazione del bilancio e non determinati con apposita delibera dell'assemblea. Osservano i ricorrenti che i compensi (pari a L. 85.180.000 per il M. e L. 63.180.000 per la V.), relativi a un rapporto in cui l'onerosità costituisce un elemento naturale, risultavano implicitamente deliberati con l'approvazione del ...