• Estremi:
    Cassazione civile, 2010,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Con sentenza del 24/11/2003 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva il gravame interposto dall'Agenzia delle entrate Roma 3 nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di accoglimento dell'opposizione proposta dalla contribuente società Global Service s.r.l. in relazione ad avvisi di rettifica emessi a titolo di I.V.A. per gli anni d'imposta 1995 e 1996.

      Avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

      L'intimata non ha svolto attività difensiva.

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Con unico motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

      Si dolgono che il giudice dell'appello abbia respinto l'interposto gravame "sulla base della sola circostanza della omessa notifica, al contribuente, del processo verbale su cui la rettifica era fondata", laddove "nel ricorso davanti alla C.T.P. il contribuente ha puntualmente controdedotto ai fatti e circostanze impugnati negli atti impositivi".

      Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

      Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi ...



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