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- Estremi:
- Cassazione civile, 2002,
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Fatto
Svolgimento del processoIn data 31.12.1987 l'assemblea straordinaria della Superscan Grandi Magazzini e Supermercati srl deliberava un aumento di capitale da L.
45.500.000 a L. 48.300.000, mediante il conferimento - da parte dei soci Davide, Paola, Ariela Lucia e Maria Giuseppina Caramella - del diritto di usufrutto decennale su un immobile (situato in Scandicci e stimato L. 2.600.000.000), al netto di un debito contratto in solido dai conferenti verso un Istituto bancario, per L. 2.546.000.000.
La differenza, di L. 54.000.000, veniva imputata per la somma di L.
2.800.000 al valore nominale delle quote e, per la restante parte ( L. 51.200.000), a sovraprezzo.
Il valore dichiarato in atto veniva elevato a L. 2.800.000.000 dall'Ufficio del Registro di Pescia con avviso di accertamento notificato sia alla società che ai soci.
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Diritto
Motivi della decisione Con un primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt.
22, 23, 24, 25, 32, 34 e 52 D. Lgs.vo 546-1992 nonché degli artt.
101 e 115 cpc, con riguardo al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 52 citato.
Si dolgono che la CTR abbia ritenuto dimostrata l'esistenza e l'anteriorità della autorizzazione sulla base di un documento trasmesso via fax solo tre giorni prima della trattazione del ricorso in camera di consiglio e che per tal motivo non poteva considerarsi ritualmente depositato in atti ed acquisibile nel fascicolo processuale.
Con un secondo motivo, al precedente strettamente collegato, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art.
52 citato e degli artt. 2697 e 2702 cod. civ., per avere...
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Note redazionali: