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- Estremi:
- Cassazione civile, 2008,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa controversia ha origine dall'impugnazione da parte dello IACP di (OMISSIS) dell'avviso di liquidazione relativo all'ICI 1993 notificato ad istanza del Comune di Ercolano per il complesso di alloggi costruiti, per la quasi totalità, su aree di proprietà del Comune nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
La Commissione adita rigettava il ricorso. L'appello dello IACP era rigettato con la sentenza in epigrafe, la quale dichiarava non spettante all'ente la pretesa esenzione D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, lett. i).
Avverso tale sentenza la IACP propone ricorso per cassazione con quattro motivi, cui resiste il Comune con controricorso. Entrambi le parti hanno depositato memoria. La difesa della parte ricorrente ha anche depositato note di udienza in risposta alle conclusioni del P.G..
La quinta Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 gennaio - 21 febbraio...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'ordinanza a seguito della quale la causa è chiamata all'odierna udienza innanzi a queste Sezioni Unite pone la questione se spetti agli IACP l'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), la cui disposizione esenta dall'ICI "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)�. Gli IACP, afferma l'ordinanza, sono da considerarsi enti pubblici non economici con finalità di costruire e porre a disposizione dei cittadini meno abbienti e bisognosi appartamenti economici senza fine di lucro e con modalità non mercantili, sicchè essi...