• Estremi:
    Cassazione civile, 2010,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      La s.r.l. Industriai Lift Technology, in liquidazione, corrente in (OMISSIS), in data 26 maggio 2009 depositava presso il Tribunale di Macerata domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, proponendo ai creditori la cessione a terzi di beni strumentali mobili, dei crediti, della cassa e del magazzino aziendale, nonchè delle immobilizzazioni.

      La ricorrente allegava alla domanda la relazione di un professionista sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti.

      Secondo la società proponente e secondo la allegata relazione del professionista la proposta avrebbe consentito l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ed il soddisfacimento di quelli chirografari nella misura del 25%, nonchè la...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 162, comma 2, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il Tribunale avrebbe esorbitato dai limiti di legge, giacchè in nessuna parte del R.D. n. 267 del 1942, art. 162, è previsto che il Tribunale possa svolgere e anticipare valutazioni di merito sulla fattibilità e sui contenuti della proposta, istituzionalmente demandate alle successive fasi procedimentali, dovendosi il Tribunale nella fase di esordio limitare a verificare il. rispetto delle condizioni sostanziali e formali poste dal R.D. n. 267 del 1942, artt. 160 e 161.

      Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione R.D. n. 267 del 1942, art. 161, comma 3, e art. 162, comma 3, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

      Nell'art. 161 ...



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