-
Correlazioni:
-
L 27 dicembre 2002 n. 289, Art. 16
-
L 27 luglio 2000 n. 212
-
DLT 26 febbraio 1999 n. 46
-
L 28 settembre 1998 n. 337, Art. 1
-
DLT 31 dicembre 1992 n. 546, Art. 10
-
DLT 31 dicembre 1992 n. 546, Art. 19
-
DLT 31 dicembre 1992 n. 546, Art. 30
-
L 30 dicembre 1991 n. 413, Art. 19
-
L 30 dicembre 1991 n. 413, Art. 30
-
DPR 28 gennaio 1988 n. 43, Art. 40
-
DPR 29 settembre 1973 n. 600, Art. 36-bis
-
DPR 29 settembre 1973 n. 602, Art. 25
-
DPR 29 settembre 1973 n. 600, Art. 36-ter
-
DPR 29 settembre 1973 n. 602, Art. 30
-
DPR 29 settembre 1973 n. 602, Art. 46
-
DPR 29 settembre 1973 n. 602, Art. 45
-
Codice di Procedura Civile, Art. 102
-
-
- Estremi:
- Cassazione civile, 2007,
-
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa controversia origina dall'impugnazione proposta dalla società contribuente avverso l'avviso di mora emesso dalla GE.RI.CO. S.p.A. (Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Venezia) con riferimento all'anno d'imposta 1991 e notificato in data 4 dicembre 1998, senza, tuttavia, essere preceduto dalla notifica della cartella esattoriale. Il ricorso era proposto sia nei confronti dell'Ufficio Entrate di Venezia, sia nei confronti del sunnominato concessionario, contestando la legittimità dell'avviso di mora sotto più profili: a) per mancata previa notifica della cartella esattoriale; b) per carenza degli elementi previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25; c) per eseguita notifica alla società di fatto cessata dal 1990 e non ai singoli soci; d) per intervenuta decadenza L. n. 413 del 1991, ex art. 39, (essendo la società contribuente successivamente venuta a conoscenza che l'avviso in questione concerneva la liquidazione della...
-
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardi vita sollevata dalle parti controricorrenti. Invero la stessa parte ricorrente ammette di aver proposto il ricorso oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., - dato che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 7 maggio 2003 e il ricorso per cassazione notificato il 31 gennaio 2005 -, ma asserisce di aver correttamente agito in ragione della sospensione dei termini di impugnazione disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, secondo periodo, il quale ha stabilito, nella sua definitiva formulazione, che "per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1 giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la...