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- Estremi:
- Cassazione civile, 2006,
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Fatto
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTORilevato che, con ricorso depositato in data 14 maggio 2003, R.A. ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Piacenza pubblicata il 2 aprile 2003 e notificata dalla controparte N.G. il successivo 17 aprile, con cui si è pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, con assegno mensile di Euro 258,00 a carico dell'appellante e in favore dell'ex coniuge.
Considerato che il presidente della Corte d'appello di Bologna ha fissato, con decreto in calce al ricorso, il termine del 5 giugno 2003 per la notifica del ricorso e contestualmente l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti il 20 giugno 2003 e che in tale udienza l'Avv. Fausto Cò per l'appellante ha chiesto fissare una nuova udienza e un nuovo termine per notificare ricorso e decreto perché tardivamente da lui notificati alla N. in data 18 giugno 2006.
Preso atto che la Corte d'appello si è riservata di...