• Epigrafe

        Legge 1955 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. (CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL'UOMO - CEDU) 12

        [1] Entrata in vigore: 3 settembre 1953.


      • ARTICOLO N.4

        Diritto a non essere giudicato o punito due volte1.

      • 1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

        2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso.

        3 Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

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