-
-
Epigrafe
Legge 1955 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. (CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL'UOMO - CEDU) 12[1] Entrata in vigore: 3 settembre 1953.
[1] Per la Ratifica ed esecuzione dei Protocolli numeri 2 e 3 addizionali alla Convenzione vedi la Legge 13 luglio 1966, n. 653;
- Per la Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 5 vedi la Legge 19 maggio 1967, n. 448;
- Per l'Esecuzione del protocollo n. 4 addizionale vedi D.P.R. 14 aprile 1982, n. 217;
- Per la Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 8 vedi la Legge 27 ottobre 1988, n. 496
- Per la Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 vedi la Legge 2 gennaio 1989, n. 8;
- Per la Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 7 vedi la Legge 9 aprile 1990, n. 98;
- Per la Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 9 vedi la Legge 14 luglio 1993, n. 257
- Per la Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 vedi la Legge 15 ottobre 2008 , n. 179;
- Per la Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 10 vedi la Legge 2 gennaio 1995, n. 17;
- Per la Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 11 vedi la Legge 28 agosto 1997, n. 296;
- Per la Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 vedi la Legge 15 dicembre 2005 n. 280;
- Per la Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 vedi la Legge 15 gennaio 2021, n. 11.
[2] Vedi, anche, l'articolo 1, comma 1217, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
-
ARTICOLO N.4
Diritto a non essere giudicato o punito due volte1.
-
1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso.
3 Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.
[1] Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
-